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Imposta pubblicità agenzie viaggio e immobiliari

Le agenzie di viaggio e immobiliari che espongono in vetrina gli annunci relativi alle offerte turistiche deve pagare l’imposta di pubblicità se i cartelli superano il mezzo metro quadrato di superficie.

Le diverse proposte di vacanza, con indicazione dei luoghi di villeggiatura, immagini ad essi associate, nome delle strutture alberghiere, devono infatti ritenersi “mezzi pubblicitari” a tutti gli effetti in quanto promuovono la vendita di pacchetti offerti da tour operator e quindi pubblicizzano l’offerta dei servizi dell’agenzia che di tali offerte gestisce la mediazione”.

Ad affermarlo è stata la Commissione Tributaria dell’Emilia-Romagna, con la sentenza n. 1718/09/2015, depositata il 31 agosto 2015, che ha ribaltato il giudizio di primo grado.

La Commissione Tributaria di Forlì aveva infatti accolto le ragioni di un’agenzia di viaggio a cui il Comune di Cesenatico aveva notificato avvisi di accertamento per omesso pagamento di imposta di Pubblicità relativi agli anni 2010 e 2011, in relazione agli annunci di viaggio con annesse immagini pubblicizzanti villaggi e mete turistiche che l’Agenzia stessa aveva esposto nelle vetrine.

Il contribuente lamentava il fatto che tali avvisi esposti nelle vetrine non erano molto diversi dalla “merce esposta” in vetrina da altri negozianti per la vendita dei propri prodotti al dettaglio.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva effettivamente accolto il ricorso dell’agenzia di viaggio sostenendo che poiché le agenzie di viaggio vendono beni e servizi che altri realizzano, esponendo nelle vetrine, offerte promozionali o viaggi proposti da altri tour operator queste ultime effettuano delle “semplici comunicazioni al pubblico” di “merce” prodotta da terzi. Il consumatore secondo i Giudici di Forlì conosce già bene quali sono i servizi offerti da un’agenzia viaggi e le offerte esposte facilitano soltanto una “potenziale analisi e scelta oggettiva del prodotto scelto”.

Contro questa sentenza ha fatto ricorso l’Ente impositore secondo il quale le esenzioni d’imposta sono tassativamente elencate all’art. 17, comma 1, del D.lgs. 507/93 che prevede espressamente:

  • al comma 1-a l’esenzione “per la pubblicità realizzata all’intenro dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività degli stessi esercitata nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso”;

  • al comma 1-b l’esenzione per gli “avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate vicinanze del punto vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato” e contro tale sentenza ha opposto ricorso.

Secondo l’Ente impositore tali forme di pubblicità non possono essere considerate “merce” e qualora non rientrino nelle fattispecie e dimensioni di cui alle citate lettere 1-a e 1-b non possono essere considerate esenti.

La Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna ha dato ragione all’Ente impositore riformando integralmente, con una sentenza ben motivata e circostanziata, quando sostenuto dai Giudici di prime cure, anche in analogia a quanto sostenuto ed affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 21966 del 16/10/2014 che anche se pronunciata per l’assoggettamento ad Imposta di Pubblicità di cartelloni esposti nelle vetrine di un’agenzia Immobiliare e raffiguranti vendita o locazioni di case espone un principio trasversale: in entrambi i casi – agenzie di viaggio o agenzie immobiliari – l’esposizione di un cartello contenente la descrizione di ciò che si offre ha innegabilmente lo scopo di promuovere la vendita dei beni e servizi offerti dall’agenzia.

L’esempio fatto dalla Corte Suprema nella citata sentenza n. 21966/2014 è estremamente calzante: se un’agenzia immobiliare operasse in locali privi di vetrine, magari al piano alto di un edificio, l’agente lavorerebbe ricevendo nel proprio ufficio gli interessati all’acquisto del servizio ascoltando le loro esigenze e quindi illustrando loro tutti i prodotti offerti che ritiene più adatti alle sue esigenze. Se invece l’agente non opera in tal modo ma esercita la propria attività al piano terra, in locali muniti di vetrine, ed espone in tali vetrine cartelli illustrativi lo fa evidentemente per pubblicizzare tali prodotti ossia, si ripete, per promuoverne la domanda (e con essa promuovere la domanda dei suoi servizi di mediazione).

L’analogia tra l’esposizione di fotografie e i cartelloni nelle vetrine di agenzie immobiliari e di viaggio e la merce nei locali di un negozio di commercio al dettaglio, ancorchè suggestiva è in realtà fuorviante e non può essere condivisa poiché nel caso del dettagliante ciò che viene esposto è il bene offerto per la vendita mentre nel caso in esame ciò che viene esposto è un messaggio contenente la descrizione del bene/servizio offerto.

Ai fini impositivi l’art. 5 del D.Lgs. 507/93 prevede che presupposto dell’Imposta di Pubblicità sia costituito dalla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Al fine dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzati al miglioramento dell’immagine del soggetto pubblicizzato.

E’ innegabile, secondo il Giudice di Cassazione, che l’esposizione di un cartello contenente la descrizione di ciò che si offre ha lo scopo di promuovere la domanda (in questo caso la domanda di intermediazione).

La Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna nel richiamare espressamente la sentenza di Cassazione 21966/2014 sottolinea che l’esposizione nelle vetrine dei locali delle Agenzie di Viaggio, contenenti fotografie e descrizioni delle offerte di viaggio, integra il presupposto impositivo dell’Imposta di Pubblicità perché assolve alla funzione di pubblicizzare tali servizi e contestualmente promuovere l’accesso del pubblico ai servizi di mediazione dell’agenzia.

Si tratta pertanto di mezzi pubblicitari e in quanto tali l’unica forma di esenzione è espressamente richiamata dal citato art. 17, comma 1, lettera a).

La nozione di avvisi al pubblico di cui al citato art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 507/93, comprende messaggi esclusivamente informativi in ordine all’attività esercitata nei locali (es. avvisi sugli orari di apertura e chiusura, sulla presenza di un parcheggio riservato, sulle modalità di pagamento accettate, o anche, nel caso di esposizione di merce nelle vetrine, i cartelli che ne indicano il prezzo e le caratteristiche); deve cioè trattarsi di avvisi aventi non una funzione pubblicitaria, di promozione del bene o servizio offerto, ma la funzione di fornire agli interessati le informazioni necessarie per fruire agevolmente dell’attività esercitata nei locali dall’imprenditore.

I cartelli esposti nelle vetrine delle agenzie di viaggio, contenenti la descrizione del Viaggio organizzato, la sua durata nonché la località turistica in cui sono situate le strutture alberghiere non possono essere ricondotti alla nozione di “avviso al Pubblico” perché questi hanno una funzione promozionale, di attirare il cliente verso un immobile o servizio predeterminato.

Tali mezzi devono essere considerati a tutti gli effetti mezzi pubblicitari perché promuovono l’offerta dei servizi dell’agenzia, che di tali servizi gestisce la mediazione, e pubblicizzano la vendita dei c.d. pacchetti offerti dal Tour Operator; l’agenzia quindi gode dell’effetto promozionale generato dai carteli in esame indipendentemente dalla riproduzione sugli stessi del proprio logo o dei propri recapiti.

Per entrambe le attività di impresa (agenzie di viaggio o immobiliari) i concetti sopra esposti sono perfettamente sovrapponibili. Pertanto l’esenzione dal pagamento dell’imposta di Pubblicità è prevista soltanto ai sensi dell’art. 17, lettera b) del D.lgs. 507/93, se la superficie occupata da tali intersezioni non sia superiore a ½ mq.